Partito per gli Operatori della Sicurezza e della Difesa

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S T A T U T O

ART. 1 – NATURA E SCOPI

E’ costituito, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, il partito politico denominato Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa – PSD (d’ora innanzi denominato “PSD”).

Il PSD soddisfa l’esigenza di rilanciare, riformare, tutelare e rendere democratica la condizione personale e professionale degli operatori della Sicurezza e della Difesa.

Il PSD propugna la libertà, il rispetto, la giustizia sociale, il benessere, l’intercultura, la tolleranza, la libertà di opinione, di pensiero, religiosa e sessuale di tutti i cittadini e, in particolare, degli operatori del comparto Sicurezza e Difesa.

Per il  PSD,  la difesa della libertà costituisce, insieme, fine e condizione per lo sviluppo democratico e libertario della società secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con l’intelligenza e con l’iniziativa.

Il PSD promuove la funzione essenziale del sindacato dei lavoratori della sicurezza e difesa, delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni.
Scopi precipui del PSD sono quelli di portare a conoscenza dei centri legiferanti nazionali ed internazionali la condizione e le aspettative del comparto Sicurezza e Difesa, al fine di influenzarne le deliberazioni; di tutelare, in qualsiasi forma, l’immagine, i diritti, le legittime aspettative morali, scoiali ed economiche dei più fedeli servitori dello Stato, intesi come singoli e come categoria; di favorire una nuova considerazione sociale degli operatori del settore; di favorire ed elevare l’elevazione culturale, morale e sociale dei cittadini in uniforme.

Il simbolo del PSD è rappresentato da un cerchio tricolore su fondo blu, recante al centro l’immagine di un falco color turchese e la scritta gialla “PSD”,  nella parte superiore  la scritta bianca ”PARTITO OPERATORI” e, nella parte inferiore, la scritta bianca “SICUREZZA E DIFESA”.
logoPSD
La bandiera del PSD è bianca con al centro il simbolo sopradescritto.

ART. 2 – SEDE

Il PSD ha sede in Roma – viale Bruno Buozzi, 87 - e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all’estero.

ART. 3 – REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un’età maggiore di anni 16 e che, condividendo i principi ed il programma politico del partito, vi abbiano formalmente aderito.

Le domande di iscrizione devono essere presentate ai Comitati Regionali e/o alle sedi Provinciali qualora costituite; esse sono esaminate dagli Organi Regionali e Provinciali. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale.
E’ possibile effettuare l’iscrizione anche tramite il sito web www.posd.it.
Con l’iscrizione al Partito i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

L’iscrizione al PSD è compatibile con l’adesione o il sostegno politico e/o organizzativo ad altro partito e/o movimento politico.
Essa si perfeziona se la Direzione Nazionale non comunica il rifiuto entro 30 giorni dalla prima convocazione utile
Sono considerati dimissionari i soci che nel corso dell’anno non provvedono al rinnovo della tessera.
ART. 4 – DOVERI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità del Partito ed in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all’elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio del partito si perde nei seguenti casi:
1) dimissioni;
2) mancato rinnovo dell’adesione;
3) espulsione dal partito.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata alla sede regionale e/o nazionale del partito.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del Partito:

- Il Congresso nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Segretario Politico;
- il Presidente del Consiglio Nazionale (o, per brevità, Presidente Nazionale);
- il Segretario amministrativo;
- i Comitati Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Comitati Comunali;
- la Sezione.
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri
L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall’organo collegiale periferico o centrale del partito. Nel caso in cui più componenti gli organi collegiali, venissero a mancare per  dimissioni, decadenza o impedimento, si può provvedere alla sostituzione.
Le sedute degli organi collegiali deliberanti sono validamente costituite in presenza della maggioranza semplice  dei componenti mentre in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo.
Ogni comunicazione e, comunque, le convocazioni sono effettuate utilizzando le tecnologie telematiche. A tal fine, chiunque ricopra un incarico di Partito è tenuto, all’atto dell’insediamento, a comunicare alla Direzione Nazionale l’indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere ogni avviso. In mancanza, ogni comunicazione sarà ritenuta valida se pubblicata con congruo anticipo sul sito web www.posd.it.

ART. 8 – IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è la più alta assise del PSD, definisce ed indirizza la linea politica del partito a cui dovranno conformarsi tutti gli organi di partito. Il Congresso viene convocato, su proposta del Segretario politico, dal Consiglio Nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l’ordine del giorno ed i necessari regolamenti.

Le delibere del Congresso devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Esso viene convocata ordinariamente ogni tre anni. Può essere altresì convocato in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale in carica.

Il Congresso elegge il Segretario Politico ed i membri elettivi del Consiglio Nazionale.
Le modalità di partecipazione dei soci, anche tramite delegati, al Congresso nazionale sono previste da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

ART. 9 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Consiglio Nazionale è l’organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico del Partito secondo le linee guida indicate dal Congresso.
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberativo del partito tra un Congresso Nazionale ed il successivo. Esso decide le linee e gli orientamenti dell’attività politica ed organizzativa del partito in conformità all’indirizzo politico ed ai deliberati del Congresso Nazionale.


Esso è composto:

a) dai membri eletti dal Congresso Nazionale;
b) dal Segretario Politico;
c) dai Segretari Regionali;
Tutti con voto deliberativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale per vigilare sull’osservanza dello Statuto, della Legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del Partito.

Il Presidente del Consiglio Nazionale presiede i lavori e ne regola lo svolgimento.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli organi eletti dal Consiglio Nazionale possono essere revocati dallo stesso con le medesime maggioranze previste per le delibere.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio Nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.
Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del segretario politico almeno una volta ogni quattro mesi.
In particolare il Consiglio Nazionale:

- delibera sul programma politico del Partito;
- elegge il Presidente del Consiglio Nazionale;
- elegge il Segretario amministrativo nazionale;
- approva il bilancio e consuntivo del Partito;
- elegge da 20 a 30 membri della Direzione nazionale;
- approva su delega del Congresso Nazionale le modifiche statutarie;
- convoca il Congresso nazionale approvandone il regolamento;
- emana le norme per lo svolgimento dei Congressi territoriali d’ogni livello;
- nomina il Presidente dei Probiviri nazionali e due probiviri che costituiscono insieme il Collegio nazionale dei probiviri;
- nomina il Presidente dei Revisori dei Conti, due Revisori effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio preventivo del partito entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 giugno;
- può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché compatibili con il presente Statuto;
- può costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, sempre che conformi al presente Statuto;
- delibera l’adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni od organizzazioni nazionali od internazionali che s’ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.
ART. 10 – LA DIREZIONE NAZIONALE

1. E’ l’organo collegiale cui compete la conduzione politica del Partito secondo la linea decisa dal congresso nazionale e definita dal Consiglio Nazionale.

2. Ne fanno parte, con voto deliberativo:

a) Il Segretario Politico, che la convoca e la presiede;
b) il Presidente del Consiglio Nazionale;
c) i membri eletti dal Consiglio nazionale;
d) il Segretario amministrativo nazionale;
e) Segretari Regionali.
Il Presidente dei Revisori dei Conti, i Vice Presidenti nazionali ed i Vicesegretari nazionali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione per vigilare sull’osservanza delle delibere congressuali del Consiglio Nazionale e dello Statuto del Partito.
3. La Direzione:
a) programma e sovrintende all’attività annuale del Partito ed approva il bilancio preventivo predisposto dal Segretario Amministrativo nazionale; può istituire aree di decentramento amministrativo – finanziario delle risorse del Partito
b) emana le norme per il tesseramento;
c) approva il regolamento che definisce i compiti e le funzioni degli organi territoriali;

ART. 11 – IL SEGRETARIO POLITICO

1. Il Segretario Politico, eletto dal Congresso nazionale, ha la rappresentanza politica del Partito. Attua la linea politica decisa dal Congresso nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione nazionale.
2. In particolare il Segretario Politico:
a) convoca e presiede la Direzione;
b) dirige e coordina l’attività del Partito;
c) nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull’organizzazione delle strutture periferiche;
d) nomina, di concerto con il Presidente del Consiglio nazionale, i commissari del partito nelle regioni e nelle province per il tempo necessario alla riorganizzazione dell’organo commissariato;
e) nomina, di concerto con il Presidente del Consiglio nazionale, i coordinatori ed i componenti dei dipartimenti nazionali.

ART. 12 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio nazionale e lo presiede;

2. Il Presidente del Consiglio Nazionale, d’intesa con il Segretario, convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l’ordine del giorno; in caso di impedimento del Segretario Politico, ne esercita provvisoriamente le funzioni.
3. Il Presidente del Consiglio Nazionale può essere coadiuvato nelle sue funzioni da due vicepresidenti del Consiglio Nazionale che vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Politico.


ART. 13 – LA GIUNTA ESECUTIVA ED I DIPARTIMENTI NAZIONALI

1. La Giunta Esecutiva è preposta al coordinamento organizzativo delle attività dei dipartimenti della struttura nazionale del Partito.
2. E’ composta: dal Segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Segretario amministrativo nazionale, dal dirigente organizzativo nazionale e dai coordinatori dei dipartimenti nazionali.
3. I Dipartimenti nazionali sono costituiti, con attribuzioni consultive, presso la Direzione Nazionale. I Dipartimenti nazionali hanno competenze di studio e ricerche per materie specifiche. I coordinatori e i componenti dei dipartimenti nazionali sono nominati dal segretario politico nazionale. I Dipartimenti nazionali, tra l’altro, inviano pareri alla Direzione nazionale che può invitare il coordinatore a riferire direttamente al Consiglio Nazionale.

ART. 14 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

1. Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. Ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. E’ responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Partito che egli pone in essere mediante autonomi atti di gestione.

2. Il Segretario amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, attenendosi sempre e comunque al Bilancio di Previsione. Egli riceve, inoltre, i Rendiconti redatti dai Responsabili delle aree di decentramento amministrativo-finanziario.

3. Il Segretario Amministrativo è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge che saranno versati nella apposito Conto di tesoreria che egli stesso provvede ad istituire e nel quale dovranno affluire, altresì, tutte le altre entrate di pertinenza del Partito a livello centrale.

Saranno inoltre accesi i conti correnti bancari e postali che si riterrà utile aprire una trasparente gestione della spesa. Il Segretario amministrativo potrà fare richiesta di affidamenti bancari, nonché sottoscrivere garanzie  fideiussorie.

4) Il Segretario Amministrativo dovrà redigere il Bilancio Preventivo annuale, da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno.

5) Il Segretario Amministrativo dovrà redigere il Bilancio Consuntivo annuale e la relazione politico-amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 15 – AREE DI DECENTRAMENTO FINANZIARIO

1) Onde poter gestire con maggiore efficacia le risorse del Partito è possibile istituire fino a n. 3 (tre) aree geografiche di decentramento-finanziario.
2) Il Responsabile di ciascuna area viene nominato dalla Segreteria Politica nazionale ed è dalla stessa revocabile in ogni momento.
3) Il Responsabile di area, onde poter essere affiancato nell’attività di gestione della tesoreria, ha facoltà di nominare un coadiutore di propria fiducia, previo parere favorevole della Segreteria Politica nazionale.
4) Ciascuna area gode di una propria autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniale da essa posti in essere e non ha la responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
5) Ciascuna area agisce mediante un conto di Tesoreria da tenere presso la filiale locale di un Istituto di credito, sotto i diretto controllo del proprio Responsabile.
6) Il Responsabile di ciascuna area è tenuto a redigere un Rendiconto semestrale sulla gestione da presentare al segretario Amministrativo Nazionale; le risultanze di tali rendiconti dovranno confluire nel bilancio consuntivo del Partito.


ART. 16 – IL SEGRETARIO REGIONALE E IL COMITATO REGIONALE

Il Segretario Regionale, eletto dal Congresso regionale, ha la rappresentanza politica del Partito nella Regione. Attua la linea politica decisa dal Congresso Regionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Comitato regionale.

Il Comitato regionale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella Regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale.

I Consiglieri nazionali iscritti nella regione fanno parte del Comitato regionale con voto consultivo.
Il Comitato regionale si riunisce su convocazione del segretario regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.
Il Comitato regionale è autonomo nell’organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell’ambito regionale.

Il segretario regionale ed i componenti del comitato regionale sono eletti dal congresso regionale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
Il Comitato regionale ed il segretario regionale restano in carica tre anni.

ART. 17 - IL SEGRETARIO PROVINCIALE E IL COMITATO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale, eletto dal Congresso provinciale, ha la rappresentanza politica del Partito nella Provincia. Attua la linea politica decisa dal Congresso provinciale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Comitato provinciale.
Il Comitato provinciale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella provincia che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale e regionale.

I Consiglieri nazionali iscritti nella provincia fanno parte del Comitato provinciale con voto consultivo.
Il Comitato provinciale si riunisce su convocazione del segretario provinciale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.
Il segretario provinciale ed i componenti del comitato provinciale sono eletti dal congresso provinciale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
Il Comitato provinciale ed il segretario provinciale restano in carica tre anni.

ART. 18 – LA SEZIONE, IL SEGRETARIO DI SEZIONE

IL COORDINATORE COMUNALE E IL COMITATO COMUNALE
La Sezione costituisce l’unità organica di base per l’azione politica del PSD.
L’ambito della sezione coincide, di norma, con quello del Comune e rappresenta il partito nel territorio di sua competenza.

La sezione può essere costituita con un minimo di quindici iscritti e deve essere autorizzata dalla segreteria provinciale competente.
Il Segretario della Sezione ha la rappresentanza politica del Partito nel Comune ed attua la linea politica decisa dagli organi della sezione.
La sezione ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nel proprio comune che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.
I componenti del direttivo della sezione ed il segretario della sezione sono eletti dal congresso di sezione con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal
Consiglio nazionale.

Il Segretario della sezione resta in carica per tre anni.
Nei Comuni in cui esistano più sezioni è costituito il Comitato Comunale.
I componenti del comitato comunale e il coordinatore comunale sono eletti dal congresso comunale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal
Consiglio nazionale.

I Consiglieri nazionali iscritti nel Comune fanno parte del Comitato comunale con voto consultivo.

Il Comitato comunale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nel proprio comune che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.
Il Comitato comunale si riunisce su convocazione del coordinatore comunale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.
Il Comitato comunale ed il coordinatore comunale restano in carica tre anni.

ART. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione del Partito e vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle leggi.

Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell’attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni sono verbalizzate in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione nazionale. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione nazionale, perché quest’ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Partito.
Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Partito.

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.
Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri.
La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.

Il Segretario politico può sospendere cautelarmente dal Partito deferendoli al Collegio dei Probiviri i soci che arrechino danni gravi all’immagine del Partito con atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.
Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Le misure disciplinari sono:

1) Il richiamo;
2) La sospensione;
3) L’espulsione.
Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva.
L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di partito o per indegnità morale e politica.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno del Partito.

ART. 21 – CONSULTA DELLE DONNE

E’ istituita la consulta delle donne presso il consiglio nazionale, con funzioni consultive dello stesso consiglio per le tematiche relative alla condizione femminile ed alle pari opportunità.

Sono componenti di diritto della consulta le rappresentanti femminili in seno al consiglio nazionale. Il consiglio nazionale procede altresì alla nomina di dieci componenti della consulta, che durano in carica sino al rinnovo del consiglio che li ha nominati.
Le modalità di funzionamento della consulta sono omogenee a quelle del consiglio nazionale: il presidente della consulta è nominato dalla consulta stessa a maggioranza assoluta nella prima seduta successiva alla designazione dei componenti da parte del consiglio, e resta in carica quanto i predetti componenti designati.

La consulta esprime il proprio parere su tutte le tematiche che il consiglio nazionale sottoporrà alla stessa.
ART. 22 – IL BILANCIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Segretario Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale, entro le scadenze di legge, il Bilancio Consuntivo annuale delle attività del Partito.

ART. 23 – I FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITA’ DEL PARTITO

Le attività del Partito sono finanziate da:
- le quote di iscrizioni dei soci;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle Feste e delle Manifestazioni del Partito;
- i contributi di legge;
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

ART. 24 – SEZIONI ESTERE
Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Partito.
Il Consiglio Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito regolamento.

ART. 25 – ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Il Consiglio Nazionale su proposta del Segretario politico può deliberare l’adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni non politiche o organizzazioni nazionali o internazionali che s’ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.
Il PSD non può in alcun modo aderire ad un altro partito o schieramento politico.

ART. 26 – MODIFICHE STATUTARIE
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.
ART. 27 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile.
 

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