| Partito Popolare Sicurezza e Difesa |
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Partito Popolare Sicurezza e Difesa (PPSD)
S T A T U T O
Approvato in Milano, il 25.06.2011 - Atto notarile: Repertorio n° 550 - Raccolta n° 419
Art. 1 - Principi, fini e simbolo
1. Il Partito Popolare Sicurezza e Difesa (d'ora in poi "Partito" o " PPSD") è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, tutelando i valori della sicurezza e della difesa quali regolatori ed ispiratori di ogni attività pubblica e privata.
2. Il Partito si pone in continuità politica col Partito per gli operatori della sicurezza e della difesa (poi denominato Partito sicurezza e difesa – PSD), fondato in Roma il 5 novembre 2009.
3. Per il conseguimento dei propri fini statutari il partito può:
a) promuovere iniziative politiche ed elettorali; b) elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà e la salvaguardia della sicurezza e difesa; c) istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione; d) stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini; e) promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari; t) incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà; g) promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di libertà, sicurezza e difesa in ogni attività pubblica e privata. 4. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico; sempre salva restando la più ampia libertà di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.
5. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore grigio su fondo bianco con gradiente azzurro in diminuzione dall’alto verso il basso, nel quale, al centro in alto ed in orizzontale, vi è la scritta in blu "Partito Popolare" con le due iniziali rispettivamente su sfondo rosso e verde a riquadro, ed in prossimità del perimetro basso del cerchio e sempre in orizzontale la scritta grigia “Sicurezza e Difesa”. Tra le due scritte vi è l’immagine di un falco dal profilo fiammeggiante con i colori della bandiera italiana.
![]() 6. Il Partito rivendica altresì il proprio simbolo storico consistente in un cerchio tricolore su fondo blu, recante al centro l’immagine di un falco color turchese e la scritta gialla “PSD”, nella parte superiore, tra due stelle a 5 punte, la scritta bianca ”PARTITO” e, nella parte inferiore, la scritta bianca “SICUREZZA E DIFESA”.
7. Le modifiche al simbolo possono essere deliberate dalla Direzione Nazionale, senza necessità di ricorrere alla procedura delle modifiche statutarie.
8. Il Partito può federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione, mediante accordi deliberati dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale.
Art. 2 - Iscrizione
1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini italiani residenti e non in Italia e tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.
2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo programma e del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari, nonché l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.
4. Non può essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale.
5. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attività politica di rilievo è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale, ed in tal caso l'iscrizione s'intende immediatamente accettata senza necessità di seguire la procedura di cui all'art. 3, commi 6, 7 ed 8.
6. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilità è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.
Art. 3 - Modalità di iscrizione
1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo, facendolo pervenire alla Segreteria dell'organo locale, comunale o, in mancanza, provinciale o, mancando anche questo, all'organo regionale, in ragione della sede di residenza dell'aspirante; con la sottoscrizione del modulo, il richiedente presta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
2. L'organo locale che riceve la richiesta di iscrizione ne trasmette senza indugio copia all'organo territoriale immediatamente sovraordinato, se esistente, ed, in ogni caso, alla Segreteria Nazionale.
3. In assenza di un organo locale competente a ricevere la richiesta di iscrizione, questa può essere presentata direttamente alla Segreteria Nazionale del Partito.
4. La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale anche in presenza di organi locali costituiti viene senza indugio inoltrata al Segretario dell'organo locale costituito competente a riceverla a cura della Segreteria Nazionale, che ne trattiene copia.
5. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso, bonificato direttamente sul c/c bancario o postale della Sede Centrale del Partito.
6. L’iscrizione a livello nazionale può anche avvenire attraverso l’apposita sezione della pagina Web del Partito. Per la fase transitoria le quote d’iscrizione avvenute a livello regionale vengono incassate direttamente dalla Segreteria Territoriale che verserà conseguentemente la quota parte da stabilirsi alla Segreteria Nazionale del Partito.
7. Dalla pubblicazione della richiesta decorre il termine di trenta giorni entro il quale qualsiasi iscritto o organo del partito potrà proporre opposizione al Comitato dei Garanti, che, riunite tutte le opposizioni concernenti la medesima richiesta, delibera in via definitiva.
8. Decorso tale termine senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta si intende accettata.
9. Ove la richiesta sia stata rigettata, la quota associativa già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.
10. La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ciascun anno.
11. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sarà considerato automaticamente in mora; in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.
12. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.
Art. 4 - Adesione di enti collettivi
1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione democratica, nazionali o locali, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; questi enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di "aderenti" al Partito. Aderente al Partito sin dalla fase di sua fondazione ed a seguito di deliberazione in data 22/06/2011, è la “Associazione Carabinieri in Servizio Pastrengo”, nata in base di DM Difesa di autorizzazione in data 4 settembre 1999. 2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria del Partito territorialmente corrispondente, previa deliberazione della relativa Direzione; nei casi di urgenza, la Segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla relativa Direzione. 3. Spetta a tali convenzioni di determinare in particolare le modalità di partecipazione dei rappresentanti dell'ente collettivo agli organi collegiali del Partito del rispettivo livello, anche in deroga alle norme del presente Statuto. 4. Ogni richiesta locale di adesione con la relativa convenzione deve essere notificata immediatamente alla Segreteria Nazionale. 5. Dalla predetta notificazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale potrà essere proposta opposizione da parte di qualsiasi organo territoriale del partito ricadente nella medesima regione per le convenzioni locali, ovvero da parte di qualsiasi consigliere nazionale o segretario regionale per le convenzioni nazionali. 6. La Segreteria Nazionale può proporre opposizione anche contro le richieste di adesione e/o le convenzioni di enti collettivi locali. 7. L'opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le contestazioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta. 8. Decorso il termine di cui al comma 5. senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di adesione si intende accettata e la relativa convenzione si intende definitivamente approvata. 9. Ove la richiesta di adesione sia stata rigettata, la quota associativa eventualmente già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione. Art. 5 - Dimissioni
1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente ai sensi dell'art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla relativa Segreteria.
2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito.
3. Chi sia in quel momento componente di assemblee elettive ovvero membro di organi di governo locale o nazionale perde automaticamente il diritto di rappresentare il Partito all'interno della rispettiva Istituzione.
4. Eventuali procedimenti giurisdizionali in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.
5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associativa o di eventuali contributi straordinari.
Art. 6 - Organi nazionali e territoriali del partito
1. Sono organi nazionali del Partito: 2. Gli organi territoriali del Partito si articolano come segue:
c) Comune:
Art. 7 - Sistema di votazione degli organi collegiali
1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale e con eventuale premio di maggioranza, sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati. 2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrà depennato dalla lista successivamente presentata. 3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione. 4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà il 55% dei seggi dell'organo eligendo, salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti. 5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale. 6. Risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine di lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e così si procederà anche per eventuali successive vacanze. 7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quello dei candidati della lista, il primo presentatore della relativa mozione dovrà comunicare alla Presidenza dell'organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza. 8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese. 9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell'assemblea. 10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione o consenso. Art. 8 - Sistema di elezione per gli organi monocratici
1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall'assemblea rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidato ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione.
2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Se vi è un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.
Art. 9 - Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali
1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Provinciali, appositamente convocati. 2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati sulla base del numero di iscritti nella provincia, nei limiti fissati dai successivi commi 3, 4 e 5, e nei seguenti termini: 3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti. 4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione. 5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabile al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparentati. 6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti commi potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica dello Statuto. 7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l'art. 7. 8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può ricevere alcun mandato imperativo. 9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri delegati che si siano dovuti allontanare nel corso del Congresso, purchè la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso. 10. I delegati al Congresso Nazionale eletti in ciascuna regione costituiscono il Congresso Regionale, che si riunisce subito dopo il Congresso Nazionale per l'elezione dei rispettivi organi. Art. 10 - Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.
2. Al Congresso Nazionale spetta:
a) la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito; b) l'elezione del Consiglio Nazionale; c) l'elezione di uno o più Presidenti d'Onore; d) l'elezione del Presidente Nazionale; d) l'elezione del Presidente del Consiglio Nazionale; e) l’elezione del Segretario Nazionale; f) l'approvazione delle modifiche statutarie; g) la decisione di scioglimento del partito. 3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).
4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo, nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9.
5. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.
6. Qualora lo richiedano congiuntamente almeno il 40% delle Direzioni Provinciali o delle Direzioni Regionali regolarmente costituite ovvero dieci Direzioni Regionali, concordando sul medesimo ordine del giorno, il Presidente Nazionale, entro novanta giorni dalla richiesta, convoca il Congresso in via straordinaria, entro i successivi novanta giorni, nel luogo da lui stabilito e con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.
7. La convocazione del Congresso Nazionale va comunque fatta con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data fissata e comunicata a tutte le Direzioni Regionali ed a quelle Provinciali, e queste ultime dovranno provvedere all'elezione dei rispettivi delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale; la Direzione Provinciale inadempiente perde il diritto di esprimere i propri delegati.
8. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali nelle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.
9. Dieci giorni prima della data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.
10. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi; in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.
11. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.
12. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:
a) Segretari Regionali in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso; b) parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato; c) membri del Comitato dei Garanti; d) membri del Collegio dei Revisori dei Conti; e) membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente; f) i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni. 13. La Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.
14. Il Congresso Nazionale elegge, votando su unica scheda:
a) uno o più Presidenti d'onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Segretario Nazionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% dei delegati; b) i membri del Consiglio Nazionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica. 15. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute; i relativi Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti devono convocare nei successivi novanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.
Art. 11 - Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale;
3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente neo eletto del Consiglio nazionale, con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Direzione Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi variabile tra settanta e cento, come stabilito dal Congresso all'atto della relativa elezione, oltre i membri di diritto.
5. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:
a) il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale; b) gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di Comuni capoluoghi di provincia. 6. Il Consiglio Nazionale elegge:
a) la Direzione Nazionale; b) il Tesoriere Nazionale; c) il Comitato dei Garanti; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 7. Il Consiglio Nazionale provvede inoltre in ogni caso di vacanza di organi monocratici eletti dal Congresso.
8. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:
a) sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale; b) sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri; c) sulle iniziative legislative del Partito; cl) sui regolamenti interni in attuazione di norme statutarie o in vista di sopravvenute esigenze politiche. 9. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze di cui alle lettere b), c) d) del precedente comma eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.
10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno.
11. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti ai precedenti commi 5 e 6, si procede a scrutinio segreto; se non vi sono candidature alternative, si potrà procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso.
12. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni deI Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente.
13. Nelle materie di sua competenza, il Consiglio Nazionale può costituire apposite Commissioni, in sede referente, redigente o deliberativa secondo il regolamento della Camera dci Deputati.
14. Tali Commissioni possono anche indirizzare documenti, mozioni e proposte al Consiglio Nazionale, trasmettendole all'Ufficio di Presidenza che provvederà a metterle all'ordine del giorno della prima riunione successiva.
Art. 12 - Direzione Nazionale
1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.
2. La Direzione Nazionale è composta da cinque a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.
3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, nonché i parlamentari nazionali in carica, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.
4. Su proposta del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.
5. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale d'intesa col Segretario Nazionale.
6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il tema delle mozioni di sfiducia nei confronti della Direzione Nazionale verrà trattato da apposito regolamento.
8. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.
9. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni.
Art. 13 Presidente d'Onore
1. Il Congresso Nazionale può eleggere uno o più Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali e dell'attività del Partito; tra un Congresso e l'altro, può provvedervi il Consiglio Nazionale.
2. Chi sia stato eletto a tale onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
Art. 14 Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale è il garante dell’unità del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
2. È eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute; partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
4. Può proporre alla Direzione Nazionale, per la ratifica la nomina di un Vice Presidente, scelto tra i membri della Direzione, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; chiama a verbalizzare la seduta, di volta in volta, un membro della Direzione.
Art. 15 - II Presidente del Consiglio Nazionale
1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
2. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.
4. Può proporre al Consiglio Nazionale, per la ratifica, la nomina di un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; chiama a verbalizzare la seduta, di volta in volta, un consigliere nazionale.
Art. 16 - Segretario Nazionale
1. Il Segretario Nazionale è l'organo esecutivo del Partito; egli è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.
2. È eletto dal Congresso Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o più Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria; uno dei vice segretari assume funzioni vicarie per ogni caso di assenza o impedimento.
4. Può delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell'Ufficio di Segreteria.
5. In caso di decadenza o permanente impedimento del Segretario Nazionale, il Vice Segretario vicario ne assume le funzioni e chiede alla Direzione Nazionale di convocare entro trenta giorni il Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale.
6. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli è il custode ed il responsabile del logo e del simbolo del Partito.
7. Esercita la facoltà di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.
Art. 17 - Tesoriere Nazionale
1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica.
2. È eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e dura in carica sino all'elezione del suo successore.
3. E’ membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.
5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.
Art. 18 - Comitato dei Garanti
1. Il Comitato dei Garanti è l'organo interno giurisdizionale e di garanzia del partito, al quale gli iscritti e gli organi del PPSD devono delegare la soluzione di ogni controversia di natura giuridica.
2. È composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità superiore, tra gli iscritti con specifica competenza in ambito giuridico; se ne ricorrono le condizioni, si applica il comma 10 dell'art. 7.
3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.
4. La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.
5. Il Comitato dei Garanti elegge, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il proprio Presidente ed il proprio Segretario e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
6. Compete al Comitato dei Garanti:
a) giudicare sui conflitti tra i diversi organi del Partito; b) giudicare sulla regolarità di Congressi ed Assemblee; c) giudicare sulle questioni disciplinari riguardanti gli associati; d) giudicare sulla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli organi del partito; e) giudicare sulle opposizioni alle nuove iscrizioni; f) fornire pareri alla Segreteria Nazionale ed alla Direzione Nazionale sulla interpretazione dello Statuto; g) irrogare sanzioni disciplinari; h) decidere sulle opposizioni avverso le dichiarazioni di decadenza per morosità. Art. 19 - Sanzioni disciplinari
1. Il Comitato dei Garanti può irrogare agli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo; b) ammonizione; c) deplorazione; d) sospensione; e) espulsione. 2. Le sanzioni del richiamo, dell'ammonizione e della deplorazione vengono irrogate per fatti di non grave entità che tuttavia possono nuocere al corretto ed ordinato svolgersi della vita del partito e dei rapporti tra gli iscritti.
3. La sospensione dall'attività di partito è irrogata per attività contrastanti e/o contrarie alle decisioni degli organi statutari, ovvero per grave inosservanza dello Statuto ovvero ancora al raggiungimento di tre sanzioni di richiamo e/o deplorazione. La sospensione può avere una durata variabile da uno a dodici mesi e comporta la perdita temporanea di tutte le cariche in quel momento ricoperte nel Partito e del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno del partito. Alla fine del periodo di sospensione l'iscritto viene reintegrato nelle sue cariche, salvo che gli organismi di cui faceva parte non siano stati nel frattempo rinnovati.
4. L'espulsione è disposta per le più gravi violazioni di cui al comma 3, ed in particolare quando i comportamenti dell'iscritto siano incompatibili con le finalità di cui all'art. 1, ovvero contravvengano alle decisioni degli organi competenti in relazione alla partecipazione a competizioni elettorali, ovvero mettano comunque in pericolo l'esistenza e l'autonomia politica del Partito.
5. La morosità ai sensi del presente statuto viene considerata causa di decadenza e viene dichiarata dalla Direzione Provinciale territorialmente competente, contro cui l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione; in caso di inottemperanza dell'organo locale, provvede alla declaratoria di decadenza la Direzione Nazionale.
Art. 20 - Procedimento d’innanzi al Comitato dei Garanti
1. Il procedimento d’innanzi al Comitato dei Garanti si avvia sempre su ricorso di un iscritto ovvero di un organo del partito, indirizzato, per iscritto, al Presidente del Comitato.
2. Il Presidente ha altresì facoltà di richiedere a tutti gli organi del partito eventuali delibere, atti o verbali ritenuti necessari per l'istruzione del caso.
3. Non è possibile presentare ricorso al Comitato dei Garanti su questioni da esso già deliberate.
4. Le decisioni, anche in caso di silenzio-rifiuto, del Comitato dei Garanti sono definitive ed inappellabili.
5. Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere notificate agli interessati e depositate presso la Segreteria Nazionale, che ne cura l'esecuzione e le comunicazioni agli organi comunque interessati.
Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.
2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art. 7.
3. l membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.
4. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
6. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.
7. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.
Art. 22 Congresso, Direzione e Segretario Regionale
1. Il Congresso Regionale del Partito è convocato dal Segretario Regionale uscente entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale, per la determinazione della linea politica regionale, nell'ambito della linea nazionale del Partito, e per l'elezione degli organi regionali.
2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto: 3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili. 4. Il Congresso Regionale elegge il Segretario Regionale, candidato con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista collegata alla medesima mozione politica. 5. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale. 6. Tali organi per composizione e funzionamento si conformano ai medesimi organismi di livello nazionale. Art. 23 – Organismi Territoriali Provinciali, Comunali e Locali
1. Compiti ed incarichi delle Direzioni Territoriali di livello inferiore a quello Regionale sono, in ambito locale, i medesimi della Direzione Nazionale.
2. Tali organi per composizione e funzionamento si conformano ai medesimi organismi di livello nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale è incaricato in sua prima seduta di adottare un Regolamento di funzionamento e compiti per siffatti Organismi.
Art. 24 - Quote associative, finanziamento, bilancio
1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la Direzione Nazionale fissa l'ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l'anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell'anno precedente.
Art. 25 - Referendum
1. In casi di straordinaria importanza, la Direzione Nazionale può promuovere, anche con modalità telematiche, referendum consultivi tra gli iscritti, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilità di accesso ai soli iscritti, la privacy dei partecipanti e la genuinità del risultato.
Art. 26 - Modifiche statutarie
1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.
2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.
3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale nonché ratificare il o i Regolamenti relativi agli Organismi Locali di cui all’Art. 23.
Art. 27 - Scioglimento del partito
1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegati del precedente Congresso.
2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario purché l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.
3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.
4. Nelle more della liquidazione, i liquidatori nominati dal Congresso Nazionale possono disporre dei patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.
5. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.
Art. 28 - Norme transitorie e finali
1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto tutti gli organi esistenti nella vigenza del precedente Statuto resteranno regolarmente in carica fino, alla loro naturale scadenza, ed assumono anche i nuovi compiti eventualmente loro affidati dal presente Statuto.
2. Il primo Congresso Nazionale dovrà in ogni caso tenersi entro il 30 giugno 2014.
3. Durante tutto il periodo transitorio e quindi fino al primo Congresso Nazionale tutte le attribuzioni del Congresso Nazionale sono demandate al Consiglio Nazionale.
4. Si intende che qualunque comunicazione prevista e/o correlata al presente Statuto può essere sostituita da idonea comunicazione telematica.
5. In seno al Partito è costituita un'Organizzazione Giovanile denominata "Giovani del PPSD" che persegue i medesimi scopi del Partito ed è ad esso organica.
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